Q&A

I soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Come stabilito dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (contenuta nel D.Lgs. n. 81/2008) all’interno di un’azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (“RSPP”). Questa figura viene nominata dal datore di lavoro e deve essere individuata in un soggetto che possieda le capacità e i requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e si assuma la responsabilità di organizzare, coordinare e gestire il sistema connesso alla prevenzione e alla protezione dai rischi. In alcune organizzazioni, a seconda delle dimensioni o della tipologia, l’RSPP può essere affiancato da altri soggetti, dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), che a loro volta, devono possedere delle caratteristiche tecniche specifiche per poter svolgere tale ruolo e supportare l’RSPP nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Quali sono i requisiti per la nomina del RSPP

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura obbligatoria che ha il compito di gestire e organizzare le attività di prevenzione e protezione volte a prevenire i rischi professionali.
La funzione di RSPP può essere esercitata dal:

  • lavoratore designato dal datore di lavoro;
  • professionista esterno all’azienda;
  • datore di lavoro, solo in determinate aziende.

Ai fini della nomina è necessario che il soggetto da nominare sia in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorativa. In particolare, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 l’RSPP deve:

  • essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Ad ogni modo, in mancanza del titolo di studio sopra indicato, possono essere nominati RSPP coloro che dimostrano di aver svolto tale funzione, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento di specifici corsi di formazione.
Da ultimo si segnala che colui che svolge la funzione di RSPP è tenuto a frequentare ogni 5 anni un corso di aggiornamento la cui durata dipende dal grado di rischio valutato in azienda.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (“RLS”)?

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante per la Sicurezza (“RLS”) che ha il compito di rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualora l’azienda, o unità produttiva, occupa sino a 15 dipendenti, l’RLS:

  • è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
  • può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo;
  • può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Qualora l’azienda, o unità produttiva, occupi più di 15 dipendenti, l’RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Nel caso in cui queste ultime non siano presenti è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Il Preposto: chi è e quali sono i suoi compiti?

Il Preposto è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In particolare, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, il Preposto ha il compito di:

  • vigilare affinché i lavoratori rispettino i loro obblighi e le disposizioni aziendali ricevute in tema di salute e sicurezza;
  • verificare che solamente i lavoratori che hanno ricevuto specifiche istruzioni in base alla mansione e al ruolo ricoperti accedano ai luoghi di lavoro che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • frequentare appositi corsi di formazione.
Ultimo aggiornamento : 09/02/2022
Qual è il ruolo Medico Competente in azienda?

L’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008 definisce il Medico Competente (anche noto come “medico del lavoro”) come il soggetto in possesso di determinati titoli e requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria. Il Medico Competente ha, tra gli altri, il compito di:

  • collaborare alla valutazione dei rischi e all’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
  • essere il consulente del datore di lavoro in materia sanitaria;
  • predisporre e attuare misure di sicurezza per tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori;
  • valutare l’idoneità del lavoratore a svolgere una mansione specifica;
  • effettuare visite periodiche per verificare tale idoneità nel tempo;
  • conservare le cartelle mediche dei lavoratori mantenendo il segreto professionale;
  • formare e informare i lavoratori in materia di salute, sicurezza e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
  • organizzare un servizio di primo soccorso;
  • effettuare sopralluoghi e visite negli ambienti di lavoro;
  • comunicare al datore di lavoro i risultati delle sue valutazioni;
  • sottoscrivere documenti relativi alla sicurezza come Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e Piano Operativo di Sicurezza (POS);
  • comunicare alle autorità competenti l’andamento della sua sorveglianza sanitaria;
  • intervenire in caso di rischi psicosociali dando sostegno al lavoratore.
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